Valentino o Valentino Garavani? Farfetch cade nella trappola dei nomi (usati erroneamente).
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso cautelare promosso dalla società Mario Valentino contro Farfetch Uk, gruppo che gestisce l'omonima piattaforma di e-commerce di abbigliamento e accessori di lusso, e Modes, titolare di alcune boutique e affiliata a Farfetch.
La Mario Valentino (azienda napoletana fondata nel 1952 dallo stilista Mario Valentino, scomparso nel 1991, creatore in particolare di scarpe e borse) è titolare dei marchi Valentino per calzature, borse e prodotti di pelletteria.
Questi marchi si inseriscono nel quadro di un accordo di coesistenza sottoscritto dalla Mario Valentino e dalla Valentino (maison fondata da Valentino Garavani) nel 1979, in forza del quale nei settori appunto di calzature, borse e accessori solo la Mario Valentino può usare e registrare il nome “Valentino”, mentre la Valentino per questa categoria di prodotti può usare e registrare il nome per esteso “Valentino Garavani” (mentre è libera di utilizzare semplicemente “Valentino” nell’abbigliamento).
L’oggetto del contendere? La Mario Valentino ha contestato a Farfetch (e a Modes) la commercializzazione con il marchio “Valentino” (e non “Valentino Garavani”) di calzature e borse provenienti dalla Valentino.
I giudici milanesi hanno sottolineato che in relazione a calzature, borse e accessori di pelletteria il segno “Valentino” risulta «riservato alla titolarità della ricorrente Mario Valentino per effetto delle registrazioni da essa azionate in questo procedimento, titoli che evidentemente devono essere considerati per i diritti che per se stessi attribuiscono alla titolare di essi ed anche a prescindere dagli accordi intervenuti tra la ricorrente e la Valentino».
Da parte sua Farfetch UK si è difesa affermando di non svolgere alcuna condotta attiva, ma di limitarsi al ruolo di hosting passivo delle informazioni fornite dalle boutique partner.
Una tesi che non ha convinto il Tribunale, che ha obiettato riferendo che «l’entità del ruolo e dei servizi prestati da Farfetch Uk risultano tali da eccedere la mera figura del prestatore dei servizi dell'informazione passivo che non attua alcun controllo sulle attività svolte mediante il proprio sito web, posto che essa svolge, come afferma testualmente, il ruolo di “agente per conto dei Partner” (in questo caso per conto di Modes) che, insieme all'organizzazione delle vendite e agli ulteriori servizi forniti alla clientela, consente di ritenere che tale resistente svolga in effetti un ruolo attivo nella commercializzazione dei prodotti stessi».
Sulla base di queste premesse il Tribunale di Milano ha quindi inibito a Farfetch e a Modes «l’ulteriore utilizzazione dei marchi Valentino e Red Valentino in relazione a calzature, borse o altri prodotti di pelletteria» non provenienti dalla Mario Valentino, fissando una penale per la violazione dell'inibitoria e condannando le due resistenti al pagamento delle spese di lite. L’ordinanza non risulta esser stata reclamata.