Sono tutt’altro che semplici le regole relative ai bonus centri storici, soprattutto per dettaglianti e imprese ”multipunto” e “multiattività” che si trovano nelle zone A o equivalenti delle 29 città catalogate come “ad alta vocazione turistica”.
Fa chiarezza, con tanto di tabelle esemplificative sulle diverse modalità di calcolo del calo di fatturato per ristori e rinvio versamenti, un articolo di
Mario Cerofolini e
Gian Paolo Ranocchi, pubblicato su
Norme e Tributi de
Il Sole 24Ore, ricordando innanzitutto che per presentare le istanze attraverso il canale telematico c’è ancora tempo fino al 14 gennaio.
Il primo passo da fare è rivolgersi agli uffici comunali competenti per capire se l’immobile rientri o meno nel centro storico. Una
conditio sine qua non è essere un dettagliante o erogare servizi in un luogo aperto al pubblico, come accade ad esempio nel caso di bar e parrucchieri. Escluse dall’agevolazione le attività professionali.
Un altro requisito fondamentale è che il fatturato (o corrispettivi) registrato a giugno 2020 non superi i due terzi del dato relativo allo stesso mese del 2019.
Importante è sapere che se, per ipotesi, un retailer possiede più negozi nello stesso comune, di cui uno nel centro storico, il bonus riguarderà solo quest’ultimo, così come un grossista o produttore di beni che ha un punto vendita al dettaglio in zona A può accedere al contributo in relazione a questo spazio.
Contributo che, come si legge, «è quantificato applicando una percentuale sul delta negativo di fatturato e corrispettivi di giugno 2020 rispetto a giugno 2019, variabile in funzione dei ricavi del periodo precedente: 15% fino a 400mila euro, 10% da 400mila a 1 milione di euro, 5% oltre 1 milione».
I ricavi da prendere come riferimento per stabilire queste percentuali sono quelli complessivi dell’impresa e non quelli riferiti al singolo esercizio.
Per calcolare il bonus spettante occorre fare un doppio riscontro: in primo luogo sui volumi del singolo esercizio, in modo da quantificare la riduzione del giro d’affari, tenendo presente il confronto tra giugno 2019 e 2020; inoltre sui ricavi complessivi, per individuare la percentuale da applicare sul calo.
In base al comma 4 dell’articolo 59, il bonus va riconosciuto ai beneficiari per un importo non inferiore ai 1.000 euro per le persone fisiche e ai 2mila per i soggetti che non siano persone fisiche.
Importi minimi che riguardano anche chi, svolgendo la propria attività in una zona A, l’abbia iniziata dal primo luglio 2019.
A cura della redazione